Negli ultimi giorni si sono diffuse segnalazioni relative all'arrivo di “avvisi bonari” da parte dell'Agenzia delle Entrate per i conguagli sulle imposte percepite (a partire dal 2016) a carico degli assegni d'esodo: ricordiamo che l'ammontare degli assegni d'esodo era netto e che quindi le trattenute fiscali erano a carico della banca che questa deve quindi far fronte a eventuali reclami fiscali.


Il motivo della richiesta sarebbe la riliquidazione delle imposte sull’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà. Alcuni colleghi hanno già interpellato l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate e, in qualche caso, sono stati consigliati, dagli stessi dipendenti dell’Agenzia, a presentare una richiesta di annullamento compilando il modulo “RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AUTOTUTELA” (anche se non sarebbe la fattispecie del ricorso). In questo modulo, oltre ai dati anagrafici e quelli relativi all’avviso ricevuto, c’è da compilare un campo dove bisogna spiegare il motivo per cui risulta illegittima la richiesta.
Consigliamo di indicare questa specifica:

Il Fondo di Solidarietà dei bancari venne istituito con il Decreto Ministeriale n. 158 del 2000 e dopo la Legge Fornero, venne in parte modificato con il Decreto Ministeriale n. 83486 del 2014.

La caratteristica di questo Fondo è che, a differenza della Cassa Integrazione e della mobilità, il costo è a carico dei datori di lavoro, cioè delle Banche. La legge stabilisce che non si applicano le aliquote Irpef ordinarie, ma quelle della tassazione del TFR, cioè la tassazione separata.

Dopo 20 anni, per un errore causato da flussi informatici trasmessi all’Agenzia delle Entrate con codici diversi di quelli finora utilizzati, l’imponibile percepito come Assegno di Sostegno (VO CRED) è stato trattato alla stessa stregua del TFR o dell’Incentivo all’esodo.

Per manifestare le proprie ragioni di dissenso rispetto alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, Vi suggeriamo di contattare l’Avv. Michele Iacoviello, esperto della materia, il quale potrà applicare uno sconto ai nostri iscritti che volessero avvalersi della sua assistenza (www.iacoviello.it). In questo caso, sarà necessario dimostrare la propria condizione di iscritto, da richiedere alla Segreteria dell’Associazione.
Ove, peraltro, l’interessato, intendesse operare per suo conto, consigliamo, recandosi di persona all’Agenzia delle Entrate territoriale, di allegare al documento con le controdeduzioni, oltre all’avviso ricevuto, il TE08 avuto dall’Inps all’atto della cessazione dal servizio, l’accordo a suo tempo fatto e la CU del 2017 redditi 2016.
Purtroppo, quando ci sono di mezzo l’INPS e l’Agenzia delle Entrate non è mai facile farsi ascoltare anche quando l’errore è sfacciatamente il loro.
La “Richiesta di Esercizio Di Autotutela” è un tentativo che invitiamo a fare ma che non sempre porta alla risoluzione del problema, anche perché i termini non sono sospesi, come confermato da più Agenzie periferiche. Dobbiamo augurarci che, trattandosi di un problema comune a migliaia di colleghi, si possa risolvere sollecitando i vertici a livello nazionale.

Per il modulo: Richiesta di Esercizio di Autotutela

ASSISTENZA PREVIDENZIALE