FAPCREDITO

Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati
del settore creditizio, finanziario e assicurativo

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S T A T U T O

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(approvato dal Consiglio Generale nella riunione del 18-19 aprile 2013)
(modificato dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 3-4 maggio 2017)
(modificato dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 3-4 aprile 2019)
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1

E’ costituita con sede legale in Milano – Via Olmetto n. 5 – senza limiti di durata e, per sua natura, senza fini di lucro, la Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati del settore creditizio, finanziario e assicurativo (FAPCREDITO).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Federazione può istituire sedi amministrative e/o secondarie.

La Federazione ha, quale scopo principale, lo svolgimento, con ogni mezzo, di attività di supporto a quella degli enti federati, da attuarsi mediante l’offerta e la fornitura di assistenza e di servizi, secondo le necessità tempo per tempo rappresentate dalle Associazioni aderenti per sé o per i propri iscritti.

Art. 2

La Federazione ha, inoltre, lo scopo di:

  1. intervenire, ove richiesta, per la tutela dei diritti delle Associazioni, degli enti federati e dei loro iscritti ed anche, eventualmente, di assisterle nelle trattative di qualsiasi natura con enti istituzionali e non, nelle materie di loro interesse;
  2. assistere le Associazioni e gli enti federati, sempre se richiesta, nella stipulazione di accordi di natura previdenziale, fiscale, associativa, ecc., fornendo la consulenza necessaria e/o concorrendo eventualmente alla stesura degli accordi di cui trattasi;
  3. assistere, ove richiesta, gli enti aderenti nelle eventuali vertenze giudiziarie che dovessero coinvolgere gli stessi e/o i loro iscritti;
  4. ricercare sinergie con altre Associazioni, Federazioni e Organizzazioni di pensionati con interessi convergenti con i propri, al fine di promuovere o sollecitare interventi istituzionali a garanzia e tutela dei diritti e delle aspettative della categoria.

Per il raggiungimento degli scopi come sopra rappresentati, la Federazione potrà compiere qualsiasi atto compatibile con gli scopi medesimi.

E’ esclusa la possibilità di fornire garanzie di ogni tipo a favore di chiunque.

PARTECIPAZIONE ALLA FEDERAZIONE

Art. 3

Possono far parte della Federazione:

  1. le Associazioni dei pensionati del settore creditizio, finanziario e assicurativo, comunque denominate e composte;
  2. le Federazioni costituite fra Associazioni di pensionati appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, Finanziario e/o Assicurativo;
  3. le Associazioni di pensionati di società controllate e/o controllanti le società bancarie, finanziarie e assicurative.

Le richieste di adesione devono essere inoltrate alla Federazione e sono vagliate dal Consiglio Direttivo il quale, a maggioranza semplice dei suoi componenti, deciderà per il loro accoglimento, dandone comunicazione all’Assemblea nella prima riunione utile.

La richiesta di adesione deve essere corredata dall’atto costitutivo, dallo statuto e dall’eventuale regolamento che sorreggono l’Associazione o la Federazione richiedente, con indicazione, inoltre, delle cariche sociali e del numero degli iscritti al momento dell’inoltro della domanda.

L’inserimento effettivo fra gli enti federati è subordinato al versamento della quota associativa, nei termini stabiliti nella comunicazione dell’esito favorevole della domanda di adesione.

La richiesta di adesione fa stato della conoscenza e dell’accettazione del presente statuto da parte dell’ente istante.

Art. 4

Le Associazioni e le Federazioni aderenti sono tenute a versare alla Federazione entro il 31 marzo di ogni anno un contributo annuale nella misura stabilita dall’Assemblea.

A tal fine – e qualora il contributo venga determinato pure – ma non solo – in relazione al numero degli iscritti ad ogni singola Associazione, ivi comprese quelle fra loro federate, le Associazioni e le Federazioni aderenti sono tenute a comunicare alla FAP entro il 28 febbraio di ogni anno il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 5

Gli enti aderenti alla FAP cessano di farne parte:

  1. per il venir meno dell’Associazione o della Federazione. Nel caso di Associazioni federate, il rapporto con la FAP potrà continuare con quegli enti che ne faranno espressa richiesta;
  2. per recesso volontario, da comunicarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. La comunicazione oltre detto termine comporterà l’obbligo di permanenza (pagamento) del recedente sino alla fine dell’anno successivo;
  3. per esclusione in seguito all’accertamento, da parte del Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, ratificato dall’Assemblea dei Delegati, dell’intervenuta, persistente incompatibilità dell’ente interessato rispetto agli scopi della FAP ovvero, per il mancato pagamento del contributo annuale tempo per tempo stabilito.

Avverso il provvedimento di esclusione, l’Associazione o la Federazione interessata potrà ricorrere, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri e, in seconda istanza, all’Assemblea dei Delegati, i quali decideranno in merito, il Collegio a maggioranza semplice, l’Assemblea a maggioranza qualificata, con il voto dei due terzi dei suoi componenti.

La cessazione, per uno qualsiasi dei motivi retro indicati, dell’appartenenza alla FAP, implica la decadenza immediata degli eventuali eletti negli Organi federali in rappresentanza dell’ente cessato.

Gli aderenti cessati per qualsiasi ragione, non potranno vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

ORGANI FEDERALI

Art. 6

Sono organi della Federazione:

  1. L’Assemblea dei Delegati.
  2. Il Consiglio Direttivo.
  3. l Presidente.
  4. Il Tesoriere.
  5. Il Collegio dei Revisori.
  6. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Tutte le cariche elettive degli Organi federali sono gratuite, salvo il rimborso spese nei termini contemplati dal Regolamento delle spese della FAP, hanno durata triennale e scadono contemporaneamente.

I designati dell’Assemblea dei Delegati ed i componenti del Consiglio Direttivo, al pari del Tesoriere, non hanno limiti in termini, rispettivamente, di ridesignazione e di rieleggibilità.

I Revisori dei Conti, se rieletti, possono mantenere detto incarico per un periodo non superiore a due mandati consecutivi.

I componenti degli Organi federali che assumano incarichi in altri organismi, anche di espressione associativa e/o sindacale, che non siano le Associazioni e Federazioni aderenti alle quali appartengono, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, allo scopo di permettere loro di valutare l’eventuale esistenza di un conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo, preso atto del preliminare parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta può proporre all’Assemblea Generale, alla prima riunione utile, di dichiarare la decadenza dall’incarico del soggetto interessato.

Il silenzio in ordine all’assunzione di un tale incarico da parte dell’interessato, così come il tenere un comportamento in chiaro ed aperto contrasto con gli scopi e gli indirizzi della Federazione, ovvero il tenere un comportamento lesivo, direttamente o indirettamente, del suo prestigio, verranno valutati dal Consiglio Direttivo il quale, a maggioranza semplice dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, proporrà all’Assemblea dei Delegati di revocare dall’incarico il soggetto in questione.

In tutte le suddette ipotesi, fintanto che l’Assemblea dei Delegati non avrà assunto le sue determinazioni, il soggetto interessato rimarrà sospeso dall’incarico.

Nel caso di decadenza o esclusione conclamate, i componenti degli Organi sociali interessati verranno sostituiti, quanto all’appartenente all’Assemblea dei Delegati, da un nuovo designato dall’ente dal quale proviene e, quanto all’appartenente agli altri Organi, dal primo dei non eletti.

Art. 8

L’Assemblea dei Delegati è composta dai soggetti designati dalle Associazioni e dalle Federazioni aderenti.

Ogni aderente designa un membro dell’Assemblea.

Gli enti aderenti che presentano, alla fine dell’anno precedente il rinnovo delle cariche, un numero di associati superiore a mille, possono designare un ulteriore componente ogni mille associati o frazione superiore a cinquecento, con un massimo di cinque.

Qualora si tratti di Federazione aderente, al computo della sua consistenza concorrono gli iscritti di tutte le Associazioni che di essa Federazione fanno parte.

I soggetti designati dagli aderenti a far parte dell’Assemblea dei Delegati rimangono in carica per tre esercizi, indipendentemente dalle eventuali variazioni che intervenissero nel corso del triennio nel numero degli iscritti agli enti designanti.

I componenti designati possono essere sostituiti nel corso del triennio ma non oltre la fine del mese di febbraio antecedente le riunioni di cui al successivo art. 11. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di colui che viene sostituito.

Alla scadenza del triennio il Consiglio Direttivo, sulla base della consistenza degli iscritti ad ogni Associazione o Federazione aderente, quali risultanti alla fine dell’anno precedente al rinnovo delle cariche, stabilirà, per ognuna di esse, il numero dei componenti designabili.

Tale numero verrà comunicato a cura del Segretario e le Associazioni e Federazioni aderenti dovranno indicare tempestivamente il nominativo dei soggetti designati a far parte dell’Assemblea Generale dei Delegati.

I Probiviri, i Revisori dei Conti ed il Tesoriere non possono essere delegati a far parte dell’Assemblea dei Delegati, pur potendovi partecipando, peraltro senza diritto di voto.

Art. 9

  1. L’Assemblea dei Delegati degli aderenti è il massimo organo deliberativo della Federazione. Ad essa compete, in via indicativa e non esaustiva:
  2. deliberare in ordine all’attività, programmatica e di indirizzo generale, della Federazione;
  3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i suoi componenti, nonché il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri ed il Tesoriere;
  4. approvare i bilanci, preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione annuale sullo stato patrimoniale e finanziario della FAP redatta dal Tesoriere e concordata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. fornire al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali in materia finanziaria;
  6. approvare la misura del contributo annuale proposte dal Consiglio Direttivo;
  7. regolamentare i rimborsi spesa siccome proposti dal Consiglio Direttivo;
  8. deliberare le modifiche statutarie su proposta del Consiglio Direttivo;
  9. assumere le decisioni in ordine alla decadenza ed all’esclusione delle Associazioni e/o Federazioni aderenti proposte dal Consiglio Direttivo;
  10. sciogliere, sussistendone gravi motivi, il Consiglio Direttivo;
  11. deliberare su ogni altro argomento che gli venisse sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

L’Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile ed in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne faccia richiesta scritta indirizzata al Presidente ed al Collegio dei Probiviri almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso e da almeno i due terzi dei componenti dell’Assemblea dei Delegati.

La richiesta deve contenere gli argomenti che vengono proposti in discussione ed il Presidente deve procedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda in questione.

Nell’ipotesi in cui il Presidente non ottemperi a tale onere, dovrà provvedervi il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Qualora anche quest’ultimo fosse inadempiente, gli stessi istanti potranno provvedere alla convocazione.

La convocazione dell’Assemblea dei Delegati, sia in via ordinaria che in via straordinaria, deve avvenire – anche eventualmente in via telematica – almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora ed il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

In caso d’urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto, ma non potrà essere inferiore comunque a cinque giorni lavorativi.

Le riunioni dell’Assemblea dei Delegati sono presiedute, di volta in volta, da un componente della stessa nominato all’inizio dei lavori.

Le riunioni sono valide qualora risulti presente almeno la metà più uno dei componenti dell’Assemblea medesima.

Ogni componente può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Art. 11

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

Per quanto riguarda le determinazioni relative a: modifiche statutarie, scioglimento del Consiglio Direttivo, dichiarazione di decadenza o esclusione di un componente degli Organi sociali, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell’Assemblea.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, di chi ne fa le veci.

Delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Delegati si redige, da parte del Segretario, apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 12

Presso la FAP, quale emanazione dell’Assemblea, potranno essere costituiti dei Coordinamenti delle Associazioni dei vari Gruppi Bancari, al fine di agevolare la tutela degli iscritti tenendo conto delle problematiche generali del Gruppo, anche alla luce della progressiva fusione o concentrazione (in qualsiasi modo attuata) dei Fondi Pensione e dei Fondi Sanitari.

Faranno parte di questi Coordinamenti un solo Delegato per ciascuna Associazione di riferimento di una Banca del Gruppo;

Il Delegato di Coordinamento sarà designato da ciascuna Associazione, con comunicazione al Presidente della FAP, e potrà anche essere una persona diversa dai Delegati dell’ Assemblea, tenendo anche conto della sua particolare posizione o competenza con riferimento alle problematiche dei Fondi Pensione o Sanitari; Le riunioni del Coordinamento si terranno con le stesse modalità del Consiglio Direttivo della FAP;

Il Coordinamento eleggerà al suo interno un Segretario, che convocherà le riunioni, di cui verrà redatto verbale.

Il Presidente della FAP potrà conferire delega al suddetto Segretario per rappresentare il Coordinamento di fronte alle Banche, gli iscritti e i terzi.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di eletti pari ad uno ogni 4.000 associati quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente la tornata elettorale siccome comunicati dagli enti aderenti ai sensi del precedente articolo 4, con arrotondamento all’unità di frazione superiore a 2.000.

In ogni caso, potrà far parte del Consiglio Direttivo solo uno degli eventuali eletti provenienti dal medesimo ente aderente alla FAP.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono eletti dall’Assemblea dei Delegati secondo quanto contemplato dal successivo articolo 20.

Avute presenti le modalità di elezione, il numero dei componenti potrà lievitare in considerazione dell’aumento del numero degli associati degli enti aderenti, fermi restando i rapporti numerici indicati al primo comma del presente articolo.

In caso di dimissioni, impedimento definitivo, decadenza o esclusione di un eletto, il Consiglio provvede alla cooptazione di un consigliere in sua sostituzione avendo cura di mantenere, ove possibile, l’equilibrio rappresentativo all’interno del Consiglio stesso. La decisione sarà sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e, in caso di mancata conferma, gli atti da lui fino ad allora compiuti manterranno comunque la loro validità. Il Consigliere così cooptato, qualora confermato in sede assembleare, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In caso di mancata conferma, l’Assemblea dei Delegati provvede, nella medesima riunione e sempre che il Consiglio non debba essere rinnovato per scadenza del termine di validità, a designare il Consigliere in sostituzione di quello dimissionario, decaduto o impedito definitivamente.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, sceglie, con votazioni separate, il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce, eventualmente anche in teleconferenza, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17, di regola ogni tre mesi o, quando ritenuto necessario – o anche solo opportuno – dal Presidente stesso ovvero, ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione viene fatta anche per via telematica o informatica mediante avviso da inviare a ciascun componente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d’urgenza, l’avviso potrà essere trasmesso in via informatica in un termine ridotto non inferiore a cinque giorni.

Detto avviso deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione.

Per la valida costituzione delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo quelle che riguardano le proposte di esclusione, a qualsiasi titolo, dei componenti degli Organi sociali da formulare all’Assemblea dei Delegati, per le quali occorrono i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

L’assenza ingiustificata di un componente per tre riunioni consecutive comporta la dichiarazione di decadenza del medesimo, che dovrà essere comunicata senza indugio all’interessato, il quale resta sospeso.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva al suo insediamento, nomina il Segretario il quale, sotto la direzione del Presidente o di chi ne fa le veci, esplica ogni incombenza diretta al buon funzionamento organizzativo della Federazione. A cura del Segretario, viene redatto il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è competente a decidere, in via ordinaria e straordinaria, su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea dei Delegati, ai sensi del precedente articolo 9.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno più dei suoi componenti il compimento di singoli atti o di categorie di atti di sua competenza.

Art. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli deve dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Delegati. Firma la corrispondenza, così impegnando la Federazione di fronte ai terzi.

Sentito il Vice Presidente, può assumere deliberazioni in via d’urgenza, specificandone i motivi. Dette deliberazioni devono essere rassegnate al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile perché ne prenda atto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Nell’ipotesi di impedimento anche di quest’ultimo, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d’età.

La decisione assunta fa pieno stato dell’impedimento degli altri.

Art. 17

Il Tesoriere, eletto dall’Assemblea dei Delegati secondo le modalità contemplate nel successivo articolo 20, è l’Organo che cura la gestione finanziaria della Federazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli è responsabile della custodia e della conservazione del patrimonio della FAP, dei documenti contabili e dei giustificativi e dispone delle finanze della FAP medesima nei termini, nei modi e con i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere partecipa di diritto all’Assemblea dei Delegati ed al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Egli, al termine di ogni esercizio predispone il bilancio consultivo del trascorso esercizio e predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori per la successiva presentazione al Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto con le modalità di cui al successivo articolo 20, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Delegati. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere eletti solo per due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei Revisori vigilano sull’andamento della gestione economica della Federazione attraverso verifiche anche individuali di cassa e contabili che rassegnano al Presidente del Collegio stesso, il quale, se lo ritiene, ne informa il Comitato Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, infine, si riunisce almeno una volta ogni semestre ed è convocato dal Presidente del Collegio stesso, anche in via informatica, almeno cinque giorni prima della prevista riunione.

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei Delegati con le modalità previste dal successivo articolo 20.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

A loro è devoluta la risoluzione di qualsiasi controversia tra gli enti federati e la Federazione e tra gli enti federati fra loro per quanto riguarda i rapporti interni alla FAP.

Le controversie saranno risolte secondo equità, rinunciandosi fin d’ora, da parte degli enti federati, ad adire il giudice ordinario.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri può essere proposto ricorso all’Assemblea dei Delegati.

MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 20

Entro il quinto giorno precedente quello di convocazione dell’Assemblea dei Delegati, all’ordine del giorno della quale è previsto il rinnovo delle cariche, i componenti di detta Assemblea designati dalle Associazioni o Federazioni aderenti sulla base di quanto contemplato al precedente articolo 8, che intendono proporre la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo della Federazione, devono segnalare il proprio nominativo al Segretario della stessa.

Per quanto attiene l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e del Tesoriere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente ogni Associazione o Federazione aderente potrà candidare un proprio iscritto anche non facente parte dell’Assemblea dei Delegati, segnalandone il nominativo al Segretario.

Il Segretario provvederà alla formazione delle relative schede elettorali indicando i nominativi dei candidati in stretto ordine alfabetico.

Le preferenze da esprimere non potranno superare il numero dei componenti dei singoli Organi da rinnovare.

L’Assemblea dei Delegati provvederà a costituire il Comitato Elettorale, nominandone i componenti in numero di tre, scelti fra i delegati presenti che non concorreranno all’elezione degli Organi da rinnovare.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Federazione.

Esso è destinato esclusivamente a supportare l’attività federale secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo ed è gestito dallo stesso in concorso con il Tesoriere che, se del caso, ne redige l’inventario.

MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo che le sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati.

Tali modifiche possono essere proposte anche da un terzo degli enti federati i quali le fanno pervenire al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo le esamina e le sottopone, con parere motivato, all’Assemblea dei Delegati.

Art. 23

La Federazione può essere sciolta, oltre che per i motivi contemplati dall’art. 27 del codice civile, per decisione dell’Assemblea dei Delegati che deciderà con la maggioranza qualifica dei tre quarti dei suoi componenti.

Con tale decisione devono essere nominati i liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto a favore di istituzioni aventi analoghe finalità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

E’ in facoltà delle Associazioni e Federazioni aderenti, presenti su territori omogenei e/o viciniori, di costituire un ente di coordinamento per lo svolgimento, sotto la diretta responsabilità, anche economica, dell’ente stesso, delle attività locali di comune interesse, estendendo, eventualmente, tali attività al coinvolgimento di altre realtà aventi le medesime finalità, nonché a diffondere quelle perseguite dalla FAP in vista di una loro eventuale adesione alla Federazione.

La costituzione del precitato ente di coordinamento dovrà essere preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.

Art. 25

Il presente statuto è immediatamente in vigore ed è vincolante per tutti gli aderenti.

Art. 26

Per quanto qui non disposto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute, in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Art. 27

Organi Federali eletti secondo le norme del precedente statuto qui modificato rimangono in carica nell’attuale composizione e funzione fino alla loro naturale scadenza.

ASSISTENZA PREVIDENZIALE