Quest’anno non riproporrò integralmente la nota relativa ai punti principali della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono ormai sufficientemente chiare e non ci sono sostanziali cambiamenti rispetto alle dichiarazioni degli anni precedente. Mi limiterò pertanto a puntualizzare le poche novità e i punti delicati sui quali possono crearsi dubbi. Mi dilungherò, come il solito, con un capitolo apposito, sul Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa SanPaolo le cui regole continuano a comportare alcune difficoltà nella compilazione dei quadro E e D.

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Mod. 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate

Se conoscete i necessari meccanismi e avete le credenziali d’accesso, consultate il precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Stabilite poi se effettuare la vostra denuncia online o ricorrere al CAF. E’ possibile apportare al precompilato tutte le modifiche necessarie per una dichiarazione veritiera e corretta, ma se, sulla base delle vostre evidenze, siete costretti a sconvolgere i dati inseriti, è consigliabile ricorrere ad un CAF che vi solleverà in parte dalle vostre responsabilità. Questo discorso riguarda in particolare chi si è avvalso in modo importante delle prestazioni del Fondo Sanitario.
Ricordiamo comunque che il precompilato è una base di partenza, da rettificare per tutto ciò che non corrisponde alla situazione fiscale reale del contribuente il quale resta, in ogni caso, responsabile di quanto dichiarato.

Termini per la presentazione

La scadenza della presentazione è stata spostata al 30 settembre 2020. Occorre però tenere presente, soprattutto per coloro che risulteranno in credito d’imposta, che i tempi del relativo rimborso da parte del sostituto d’imposta dipenderanno dalla data di presentazione. Per i pensionati conviene presentare la dichiarazione entro il mese di giugno se si vuole avere l’accredito con la pensione di agosto.

Familiari a carico.

Coniuge e figli non possono essere a carico se, nell’anno 2019, hanno guadagnato più di Euro 2.840,51. Tale importo risale alla notte dei tempi e non è stato rivalutato.
A partire dall’anno fiscale 2019 è stata però introdotta la novità dei figli di età sino a 24 anni, per i quali il suddetto limite è elevato a euro 4.000.
I familiari diversi da moglie e figli possono essere a carico solo se conviventi con il contribuente dichiarante (le istruzioni contengono l’elenco di tali familiari). Le istruzioni contengono anche l’elenco dei proventi, diversi da quelli soggetti a imposta sul reddito, che sono da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento del limite di Euro 2.840,51. Tra questi redditi c’è anche quello costituito dalla rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale di proprietà, la quale contribuisce alla formazione del reddito complessivo, ancorché venga poi detratta dallo stesso. Contribuisce, nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, anche una seconda casa ubicata nello stesso comune dell’abitazione principale. Le seconde case vere e proprie, essendo soggette a IMU, non partecipano alla formazione del reddito I.R.Pe.F, se non date in locazione.
Ricordiamo che anche nel caso di unioni civili (fra soggetti dello stesso sesso), uno dei due componenti può essere a carico dell’altro.

Sostituto d’Imposta.

Il sostituto d’imposta è l’ente dal quale il contribuente riceverà la retribuzione (stipendio o pensione) il prossimo mese di luglio e quindi non necessariamente quello che ha emesso la Certificazione Unica (ex CUD). Per chi è andato in pensione o in esodo quest’anno non è la banca, ma l’INPS. Per gli attivi che hanno cambiato datore di lavoro, occorre inserire i dati della nuova azienda presso la quale si sta lavorando o si andrà a lavorare dal prossimo luglio.

Mod 730 anche per i deceduti.

Chi deve compilare la dichiarazione per un familiare estinto può, da quest’anno, utilizzare il mod. 730 in luogo del mod. “Redditi” (ex Unico), ovviamente se l’uso di tale modulo era consentito al defunto in base alla natura dei suoi redditi. Attenzione però che il sostituto d’imposta non sarà l’INPS o il datore di lavoro della persona deceduta, ma si tratterà di contribuente senza sostituto d’imposta e sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere alla liquidazione del credito d’imposta. In caso di debito d’imposta, occorrerà procedere al relativo pagamento con F24.

Quadro A – terreni.

Dal precompilato molti contribuenti hanno scoperto di possedere terreni. Occorre ovviamente verificare che non si tratti di errore (ad esempio, una vendita non trascritta). Se però la proprietà sussiste, essi vanno dichiarati nel quadro A. Occorre anzitutto verificare se sono soggetti a IMU (Il Decreto Minfinanze n. 9 del 14 giugno 1993 contiene l’elenco dei comuni esenti). Se rientrano fra i terreni esenti va barrata la casella della colonna 9 e le procedure assoggetteranno le rendite rivalutate (dominicale e agraria) a I.R.Pe.F.. Se, viceversa, i terreni si trovano in comuni dove l’IMU è dovuta, si pagherà l’I.R.Pe.F. solo sul reddito agrario e non sul reddito dominicale.

Quadro B – fabbricati.

Le informazioni sono già presenti nel precompilato dell’A.d.E., che dovrebbe aver anche recepito eventuali variazioni al patrimonio edilizio del contribuente, se regolarmente e tempestivamente trascritte dai notai roganti.
Opzione cedolare secca.
Per quanto superfluo, va sottolineato che tale opzione è conveniente nella stragrande maggioranza dei casi, ma può essere penalizzante nel caso in cui l’affitto costituisca l’unico reddito del dichiarante o accompagni un reddito minimo, perché non consente al contribuente di usufruire di alcuna detrazione/deduzione. In questi casi è opportuno optare per il regime ordinario. Ricordiamo che è possibile che ciascuno dei comproprietari opti, per la stessa affittanza, per regimi diversi: nel caso di coniugi comproprietari, ad esempio, il marito con reddito opta per la cedolare secca e la moglie, se priva di altri redditi, per il regime ordinario, potendo poi effettuare da tale reddito le detrazioni/deduzioni consentite che andrebbero altrimenti perdute applicando l’imposta sostitutiva. Il regime ordinario comporta però il pagamento annuale dell’imposta di registro. A partire dal 2019, è possibile optare per il regime di cedolare secca anche per gli immobili di categoria C1 (negozi, botteghe).

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I dati sono presenti nel precompilato nella pressoché totalità dei casi. E’ tuttavia obbligatorio entrare in possesso della Certificazione Unica (CU); i pensionati INPS potranno scaricarla dal sito dell’Ente o recarsi presso lo stesso per farsela rilasciare. Molti CAF possono accedere all’archivio dell’INPS per conto del contribuente, previo rilascio di delega da parte di quest’ultimo. L’INPS negli ultimi anni ha sovente rettificato la prima CU inviata o pubblicata sul sito; occorre quindi assicurarsi che quella in possesso sia quella definitiva.

Quadro D – Redditi diversi.

Coloro che sono iscritti ad un Fondo Sanitario potranno trovare degli importi nei Redditi Diversi al rigo 7. Tali cifre sono attinenti a rimborsi dei Fondi Sanitari ai propri associati effettuati in anni diversi da quelli in cui la spesa sanitaria è stata sostenuta dal contribuente. Per questo argomento, si rimanda alla nota allegata, relativa al Fondo del Gruppo Intesa San Paolo (la problematica è comune agli altri Fondi). Quest’anno, nel precompilato, è presente un avviso che ricorda al contribuente che se gli importi in questione non sono stati oggetto di detrazione gli stessi devono essere cancellati.

Quadro E – sezione I– somme detraibili.

E’ abbastanza complicato stare dietro alla pletora di agevolazioni introdotte, anno dopo anno. A questo riguardo si consiglia un attento esame delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo però che, a partire da quest’anno, la detrazione è possibile solo se la spesa sostenuta è tracciabile. Pertanto il documento deve recare l’indicazione che l’importo relativo è stato corrisposto con bancomat, carta di credito o bonifico bancario e il contribuente deve avere il relativo giustificativo. Fa eccezione l’acquisto di medicinali. Questa norma, sino all’anno scorso, era in vigore solo per le beneficenze (contributi alle onlus e similia).

Rigo E26 – altri oneri deducibili.

Merita particolare considerazione questo rigo, ancorché apparentemente residuale, perché include alcuni oneri di particolare interesse per la nostra categoria. Ricordiamo, in particolare, che con il codice 13 si portano in deduzione i contributi versati dai lavoratori in quiescenza alle Casse o Fondi di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali. A questa categoria appartengono i nostri Fondi Sanitari Integrativi Aziendali (e non già al codice 6). Il limite massimo deducibile è di € 3.615,20. Ha diritto alla deduzione l’iscritto, per i contributi propri e per quelli relativi ai propri familiari, a carico e non a carico. Si consiglia la visione della nota a parte sul Fondo Sanitario di Intesa San Paolo.

Nuove agevolazioni tramite credito d’imposta

Segnaliamo infine, per coloro che fossero interessati, le nuove agevolazioni inserite ex novo per l’esercizio 2019 in tema di erogazioni liberali per interventi di restauro e manutenzione di impianti sportivi, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive e per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale. Queste elargizioni danno diritto ad un credito d’imposta e pertanto le relative istruzioni sono precisate nel quadro G.

 
Maggio 2020 Filippo Vasta

Il Fondo Sanitario Integrativo di Intesa SanPaolo e la dichiarazione dei redditi.



Spese Sanitarie e Redditi Diversi. (rigo D7 del mod. 730).

Corre l’obbligo di precisare che essere associati ad un Fondo Sanitario complica non poco l’utilizzo del 730 precompilato. Nel caso del Fondo di Intesa San Paolo la complicazione è ulteriormente aggravata dalla quota differita.

I flussi forniti dal Fondo Sanitario all’Agenzia delle Entrate (peraltro su schemi fissati dal fisco stesso) sono rigorosamente per cassa e quindi riguardano gli importi per prestazioni che il Fondo ha liquidato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, nel precompilato, tutti gli accrediti effettuati in anno diverso da quello in cui il contribuente ha sostenuto la spesa sanitaria affluiscono fra i Redditi Diversi e sono automaticamente assoggettati a imposta sul reddito. Occorre però precisare che le prestazioni del Fondo Sanitario non costituiscono reddito, né se riconosciute nello stesso anno, né un anno diverso da quello in cui è stata sostenuta la spesa. Diventano però reddito nel caso in cui il contribuente ha chiesto la detrazione del 19% per l’intera spesa sostenuta, al lordo degli importi che gli sono stati successivamente rimborsati.

Pertanto il contribuente dovrà fare alcune verifiche. In pratica egli troverà nel rigo D7 del precompilato, fra i Redditi Diversi da sottoporre a imposta:

  • Gli accrediti del Fondo avvenuti nei primi mesi del 2019 a fronte di spese mediche sostenute nel 2018. Il contribuente deve verificare se nella denuncia dei redditi dell’anno scorso tali spese erano state detratte al lordo o al netto dei rimborsi del Fondo. In quest’ultimo caso (se i rimborsi erano stati sottratti), gli importi vanno cancellati dal rigo D7 perché nulla è dovuto al fisco;
  • Le quote differite riconosciute nel luglio 2019 a fronte di spese mediche del 2018. Anche in questo caso il contribuente verificherà se nella dichiarazione del 2019, relativa ai redditi del 2018, ha portato in detrazione le spese mediche al netto della sola quota immediata, oppure ha sottratto alla spesa totale sia la quota immediata, sia quella differita. Nel primo caso, deve assoggettare la differita ad imposta, lasciandola nel rigo D7, nel secondo caso, tali quote vanno cancellate perché nulla è dovuto al fisco. Va ricordato che la differita riconosciuta nel 2019 non era intera, ma di circa il 52% del suo ammontare, in conseguenza del risultato del bilancio del Fondo.

Cosa iscrivere nel quadro E, rigo 1
Ovviamente è opportuno mantenere coerenza anche nella dichiarazione di quest’anno. E’ consigliabile quindi portare in detrazione le spese mediche del 2019 al netto sia dei rimborsi già incassati in corso d’anno, sia di quelli riferiti a fatture pagate nel 2019 e presentate al Fondo per il rimborso verso la fine dell’anno o nei primi mesi del 2020, i cui rimborsi sono stati effettuati nel 2020. In questo modo si eviterà, l’anno prossimo, di dover sottoporre tali rimborsi a una tassazione penalizzante.

Per quanto riguarda le quote differite, per i quiescenti può esserci il dubbio se le stesse vengano o meno corrisposte in luglio, dato che la loro erogazione è collegata ad un risultato di bilancio in bilico (per gli attivi vengono senz’altro corrisposte). Le previsioni sono che per quest’anno il risultato di gestione del 2019 ne consentirà la distribuzione integrale. La soluzione nel complesso più lineare e meno rischiosa è pertanto quella di considerare le quote differite come incassate, portando quindi in detrazione la spesa sanitaria netta. Nel caso contrario infatti, a fronte del 19% di detrazione su queste quote, si dovranno pagare, l’anno venturo, aliquote del 38% o del 43%, secondo il proprio reddito, salvo applicare la tassazione separata del 20% e poi aspettare il conguaglio del fisco. Quindi considerare le quote differite come incassate è la soluzione meno penalizzante e ci consentirà l’anno prossimo di non dovere tassare come reddito delle cifre che reddito non sono di certo.
Per operare in modo corretto, raccomandiamo di scaricare dal sito, oltre al riepilogo annuale delle prestazioni, anche i singoli prospetti di liquidazione dei rimborsi e sposarli alle relative fatture, in modo da consentire all’operatore che vi assisterà nella compilazione della dichiarazione di quantificare le spese sanitarie e detrarle al netto dei rimborsi in modo corretto. Stesso discorso vale per chi intende procedere a farsi la dichiarazione da se, utilizzando il precompilato dell’AdE.
Per le pratiche gestite in convenzione (la c.d. diretta), il contribuente si limiterà a esporre, fra le spese sanitarie da detrarre, quanto ha corrisposto, nel corso del 2019, agli enti o ai medici convenzionati, somme che corrispondono alle franchigie a proprio carico. Occorre ignorare quanto riportato su questa materia nel precompilato, le cui indicazioni sono fuorvianti, in quanto legate ai tempi di pagamento di Previmedical ad enti e medici convenzionati.

Contributi deducibili.
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito sino al limite di Euro 3.615,20. I contributi vanno dedotti interamente dal reddito dell’associato al Fondo, ivi compresi quelli riguardanti i familiari iscritti, a carico e non a carico.
Questo diritto, la cui vigenza è stata sempre da noi affermata ma a volte contestata da taluni CAF e da qualche sede periferica dell’Agenzia delle Entrate, è stato inequivocabilmente ribadito dalla risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Per evitare residui dubbi ed equivoci è stato istituito, per questa voce, il codice 13 del Rigo E26. Se nel precompilato trovate una cifra diversa dall’intero importo della contribuzione, comprensiva di quella dei vostri familiari, dovete provvedere alla rettifica.
Il Fondo Sanitario mette a disposizione degli iscritti l’apposita certificazione, indispensabile per far valere il diritto alla deduzione. A coloro che non accedono a internet, la certificazione dovrebbe essere inoltrata per posta. Raccomandiamo a tutti di non recarsi al CAF a fare la propria dichiarazione privi di questo documento.
Con le attuali aliquote contributive, particolarmente se si hanno familiari non a carico, è possibile superare il limite deducibile di Euro 3.615,20. In questo caso insorge il diritto di detrarre una percentuale delle spese rimborsate dal Fondo, secondo la seguente proporzione:
Totale contributi : contributi tassati = 100 : X
La percentuale dell’ulteriore detrazione si ottiene pertanto con lo sviluppo di questa proporzione e porta alla seguente formula
100 * (totale contributi – 3.615,20)/totale contributi
Facciamo un esempio: un socio paga complessivamente € 5.000 di contributi. Si calcola la quota tassata che sarà
5.000-3615,20 = 1.384,80 .
Per questo socio, la percentuale delle spese rimborsate detraibili sarà quindi:

1.384,80 x 100
––––––––––––
5.000
= 27,69%


Il contribuente applicherà questa percentuale:

  • A tutte le somme ricevute dal Fondo per le pratiche a rimborso (indirette);
  • A tutte le quote rimaste a carico del Fondo (riconosciute da Previmedical agli enti convenzionati) per le dirette,

e pertanto aggiungerà la cifra così ottenuta alle proprie spese mediche per le quali si ha diritto alla detrazione del 19%. Ovviamente il diritto si estende al familiare non a carico, nella dichiarazione di quest’ultimo. Di tutto occorrerà conservare i dettagli di calcolo, per un’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate. Il principio della detraibilità in percentuale delle spese rimborsate è affermato dalle istruzioni del mod. 730 a pagina 45, ma non è spiegato come procedere al loro conteggio.



Maggio 2020 Filippo Vasta

ASSISTENZA PREVIDENZIALE