I punti principali sono:

  1. Le associazioni non godono in via assoluta di uno status di “extrafiscalità”, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca (cioè dell’Associazione e non del Fisco).
  2. Vi è il divieto di rimborsi spese forfettizzati o comunque non documentati. Tale tipologia di rimborso deve essere preventivamente prevista e autorizzata dall’associazione (di regola, dal consiglio direttivo, mediante apposita delibera). Inoltre, l’ammontare del rimborso deve essere congruo e inidoneo a costituire un compenso mascherato, tale da far presupporre una forma di distribuzione indiretta di utili o altre ipotesi di aggiramento della normativa fiscale.
  3. Vi è il divieto di effettuare “prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici”, salvo che si tratti di associazioni sindacali o di categoria per finalità statutarie.
  4. E’ obbligatoria la presenza negli Statuti di determinate clausole fra cui il “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione” e la “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative” (quest’ultimo non previsto per le Associazioni sindacali e di categoria).

La conclusione pratica sembra essere la seguente:

  • E’ bene che le Associazioni prestino una speciale attenzione a questi principi, onde evitare pesantissime conseguenze, che andrebbero a danno dell’Associazione, ma anche a danno di coloro che hanno agito “a nome e per conto dell’Associazione”.
  • Le associazioni a carattere sindacale (o di categoria) hanno qualche agevolazione sotto questo profilo, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di riscuotere “corrispettivi specifici”.

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