Stampa

                                                                                                         

Quest’anno, in netto anticipo rispetto al 2011, il decreto interministeriale riguardante la perequazione delle pensioni è stato emanato il 16 novembre 2012. Come di norma, esso determina il valore definitivo per il 2012 e provvisorio per il 2013.

Come stabilito nell’art. 1, tenuto conto della variazione percentuale dei prezzi al consumo del 2011  rispetto a quelli dell’anno precedente, la perequazione, da erogare nel 2012 sulla base dell’importo delle pensioni in godimento al 31/12/2011, si attesta definitivamente al 2,7%. E poiché lo stesso Ministero (decreto 18 gennaio 2012) assegnava provvisoriamente per il 2012 il valore perequativo del 2,6%, ci sarà da incassare un conguaglio dello 0,10%.

 

 Il trattamento minimo INPS da erogare nel 2012 diventa così di €. 481,00.

 L’art.2 dello stesso decreto determina la perequazione da erogare dal 1° gennaio 2013: viste le variazioni degli indici ISTAT provvisoriamente calcolate (questa volta 2012 su 2011), la sua misura viene per il momento fissata al 3,00%, "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo". Di conseguenza, il trattamento minimo INPS del 2013 si adeguerà, per ora, ad €. 495,43.

 

MODALITA’ E FASCE D’IMPORTO SU CUI VIENE APPLICATA LA PEREQUAZIONE

 

Fin qui il decreto. Ma non possiamo non ricordare che la legge 214/11 ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la perequazione non viene concessa alle pensioni maggiori di tre volte il minimo INPS. Nel 2012, quindi, il limite di pensione entro il quale è stata erogata la perequazione - e che sarà interessato al conguaglio - è stato di 1.405,05 euro. Sono state salvaguardate, per esigenze di equità, come sempre in questi provvedimenti, le pensioni comprese tra 1.405,05 e 1.442,99 euro,cuiè stato attribuito un aumento pari alla differenza tra quest’ultimo importo e quello della pensione da perequare. Non dimentichiamo che i limiti citati si ottengono dalla somma di tutti i trattamenti pensionistici lordi percepiti. Il valore globale della perequazione, così calcolato, viene attribuito proporzionalmente ad ognuno di essi.

 

Analogamente, nel 2013, in via provvisoria, il limite di pensione perequabile è di tre volte il minimo INPS dell’anno precedente, cioè 1.443 euro. Verranno salvaguardate le pensioni maggiori di 1.443 euro ma minori di 1.486,29, cui sarà corrisposto un aumento pari alla differenza tra tale ultimo importo e quello della pensione da perequare.

 

Non vogliamo ritornare su quanto già sottolineato in precedenza (cfr. SENATUS di Aprile 2012) circa l’opportunità di chiedere sacrifici ad una categoria, com’è quella dei pensionati, che ha nell’istituto della perequazione automatica, peraltro determinata con le modalità penalizzanti stabilite in sede di riordino del sistema pensionistico del lontano 1992, l’unico mezzo per recuperare gli aumenti del costo della vita. Nessun recupero è stato concesso alle pensioni maggiori di 1.405 euro; eppure, da fonte ISTAT sappiamo che nel 2012 l’inflazione si è attestata al 3% a fronte del 2,8 del 2011, mentre il costo della vita per i generi di prima necessità è balzato al 4,3%! Peraltro, se la legge ha giustificato tale sacrificio “in considerazione della contingente situazione finanziaria”, non appare comprensibile la parte del provvedimento che, richiamando ”tout court” l’applicazione del comma 1 dell’art. 34 della legge 448/98, finisce per estendere indiscriminatamente il blocco ai trattamenti erogati da Fondi non appartenenti all’area della previdenza pubblica!

 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI. Nel caso in cui il beneficiario è costituito dal solo coniuge superstite, vige il parziale divieto di cumulo (legge 335/95) tra i redditi di quest’ultimo e la pensione di reversibilità (la cui misura massima, ricordiamo, è del 60% della pensione del “dante causa”). Indichiamo pertanto i nuovi limiti di reddito del coniuge in presenza dei quali nel 2013 il 60% viene ridotto. Nei prossimi mesi, allorché si conoscerà la perequazione definitiva, saranno calcolati i nuovi valori:

 

- fino ad  €.19.321,77 (tre volte il minimo INPS annuo) il 60% non subirà alcuna decurtazione;

- oltre €.19.321,77 e fino ad €. 25.762,36 (quattro volte il minimo INPS) il 60% sarà decurtato del 25%;

- oltre ad €. 25.762,36 e fino ad €. 32.202,95 (cinque volte il minimo INPS) la decurtazione sarà del 40%;

- oltre €. 32.202,95 la quota del 60% verrà decurtata del 50%.

 

Come al solito, una clausola di salvaguardia, basata sull’adozione di un apposito procedimento di calcolo, garantisce una più equa riduzione della pensione del dante causa, quando i redditi di quest’ultimo e del coniuge beneficiario si  trovano in particolari condizioni d’importo.

Per quanto superfluo si sottolinea che il blocco della perequazione vale anche per le pensioni ai superstiti.

 

QUANTA PEREQUAZIONE NON E’ STATA EROGATA IN DUE ANNI?

 

La tabella che segue confronta l’evoluzione di alcune pensioni d’importo più ricorrente, soggette al blocco della perequazione stabilito dalla legge 214/11, con quella che le stesse avrebbero avuto in assenza di detta legge, con la normale applicazione delle percentuali previste per gli anni 2012 e 2013.

 

 

Dimostrazione degli effetti della legge 214/11 art. 24 co. 25 sugli importi di pensione che al 31/12/2011 risultavano maggiori di  1405,05 euro

Pensione LORDA mensile  al 31/12/2011

Calcolo in presenza blocco

Ipotesi di calcolo senza applicazione blocco

Perdita complessiva di perequazione LORDA subita dal 1°/01/12 al 31/12/13  per effetto L. 214/11

Pereq. progressiva mensile percepita con effetti legge 214/11 nel

Perequazione cumulata dal 1°/01/2012 al 31/12/2013 (26 mens.tà) con effetti L. 214/11

Importo pensione mensile percepita al 31/12/2013 con il blocco della legge 214/11

Pereq. mensile attribuibile senza blocco legge 214/11

Pereq. cumulata dal 1°01/12 al 31/12/13 (26 mens.tà) senza blocco della legge 214/11

Importo pensione mensile al 31/12/2013 calcolata senza effetti legge 214/11

2012

2013

2012

2013

1.405,05

37,94

81,23

1.549,21

1.486,28

37,94

81,23

1.549,21

1.486,28

0,00

1.450,00

0,00

36,29

471,77

1.486,29

39,03

83,56

1.593,67

1.533,56

-1.121,90

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

52,39

112,14

2.138,89

2.112,14

-2.138,89

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

63,90

136,74

2.608,32

2.636,74

-2.608,32

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

74,03

158,34

3.020,81

3.158,34

-3.020,81

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

94,28

201,55

3.845,79

4.201,55

-3.845,79

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

114,53

244,76

4.670,77

5.244,76

-4.670,77

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

155,03

331,17

6.320,60

7.331,17

-6.320,60

 

NOTA - Poiché le pensioni sono espresse al lordo delle imposte, anche la minore perequazione attribuita è calcolata al lordo.

 

E’ da considerare, altresì, che la perequazione non attribuita nel 2013 non solo è irrecuperabile, ma farà sentire i suoi effetti negativi anche nel calcolo delle rivalutazioni delle pensioni negli anni successivi.

Roberto Ciniglia